Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1929 al 13 maggio 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Le norme dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili a tutte le opere che si eseguono a spese o col sussidio dello Stato.

[2]Rimangono invariate le altre disposizioni di legge vigenti per la concessione delle varie categorie di opere.

[3]Nulla e' innovato per quanto riguarda le ferrovie, le tramvie e gli altri servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 13 maggio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1137~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari