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[1]Possono essere concesse in esecuzione a Provincie, Comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse.

[2]La spesa a carico dello Stato sara' ripartita in non piu' di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse.

[3]Il pagamento dei contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati nelle opere in concessione puo' essere stabilito nell'atto di concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia per- risultare l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unita' di misura.

[4]Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di fissare nuovi prezzi, si provvedera' con atto aggiuntivo, da approvare con le forme usate per la concessione.

[5]Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non potra' superare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera.

Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 24 febbraio 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1137~art1 · fonte del testo

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