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[1]Il Regolamento per l'esecuzione della presente legge sara' approvato per decreto Reale, sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, e sentito il Consiglio di Stato; e potra', ove accorra, essere modificato. Esso conterra' anche le disposizioni per gli accordi del servizio di corrispondenza fra i Banchi di emissione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° febbraio 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Finali. G. Saracco. Visconti-Venosta. Pascolato. Chimirri.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 16 dicembre 2009
