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[1]Gli Uffici postali del Regno sono autorizzati a pagare, entro i limiti di somma fissati per i vaglia postali all'interno, i vaglia del Banco di Napoli, emessi all'estero nella forma e con le modalita' che saranno determinate dal Regolamento, per la trasmissione dei risparmi degli emigrati, prelevando, sull'ammontare dei vaglia medesimi, un diritto corrispondente alla meta' di quello stabilito per i vaglia postali interni.

[2]Il limite massimo dei depositi fruttiferi che gli emigrati chiedano di versare nelle Casse postali di risparmio, trasmessi sia direttamente, sia per mezzo del Banco di Napoli, e' elevato a L. 10,000.

[3]I titoli emessi all'estero dal Banco, pagabili nel Regno sia dal Banco, sia dagli Uffici postali, le relative quietanze, e gli atti consolari concernenti le operazioni colle Casse postali di risparmio, saranno esenti dalla tassa di bollo e di legalizzazione.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-02-01;24~art3 · fonte del testo

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