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[1]Il Banco di Napoli e' autorizzato ad assumere il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani. A tale scopo, e autorizzato dal Ministero del Tesoro, ha facolta' di stabilire speciali accordi con Case bancarie e col Ministero delle Poste e dei Telegrafi.
[2]Curera' inoltre, col permesso del Ministero del Tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno.
[3]Il Banco e' autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto, ed occorrendo, del suo patrimonio, alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio.
[4]E' vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo.
[5]Il Regolamento determinera' le cautele che il Banco dovra' prendere per garantirsi contro le alee derivanti dalle oscillazioni dei cambi.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 16 dicembre 2009
