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[1]E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge. Con regolamento da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge saranno date le norme occorrenti per la sua esecuzione. E' data inoltre facolta' al Governo del Re di coordinare e pubblicare, in testo unico per tutto il Regno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Regio editto 26 marzo 1848, n. 695, e le altre leggi vigenti sulla stampa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1925.
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Federzoni - Rocco.
[5]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009
