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E' istituito un Ordine dei giornalisti che avra' le sue sedi nelle citta' ove esiste Corte d'appello. L'Ordine costituira' i suoi albi professionali che saranno depositati presso le cancellerie delle Corti d'appello. L'esercizio della professione giornalistica e' consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi. Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009
