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E' istituito un Ordine dei giornalisti che avra' le sue sedi nelle citta' ove esiste Corte d'appello. L'Ordine costituira' i suoi albi professionali che saranno depositati presso le cancellerie delle Corti d'appello. L'esercizio della professione giornalistica e' consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi. Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-12-31;2307~art7 · fonte del testo

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