Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le macchine, i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui viene stampato il giornale o il periodico costituiscono garanzia secondo le norme del titolo 3°, cap. 2°, libro IV del Codice di procedura penale per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni e per le spese processuali in dipendenza di condanne pronunziate per reati commessi a mezzo della stampa, salvo gli eventuali privilegi derivanti dal contratto di lavoro fra editori e giornalisti. In luogo della garanzia suddetta i proprietari del giornale o del periodico possono depositare una cauzione che sara' determinata caso per caso ed al principio di ogni anno dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato, considerata la natura, l'importanza e la diffusione della pubblicazione.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009
