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Ogni giornale o altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile. Qualora il direttore sia senatore o deputato, il responsabile dovra' essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica. Il direttore o il redattore responsabile deve essere iscritto nell'albo professionale dei giornalisti. Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del procuratore generale presso la Corte di appello, nella cui giurisdizione e' stampato il giornale o la pubblicazione periodica. Il procuratore generale puo' negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa. Il provvedimento del procuratore generale che nega o revoca il riconoscimento e' motivato; e contro di esso si puo' ricorrere al Ministro per la giustizia. Contro il provvedimento del Ministro e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimita'.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009
