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[1]Presso il Ministero della giustizia e' istituita una Commissione composta del direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, e di un rappresentante dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle comunicazioni, di due rappresentanti del Ministero delle finanze e di due rappresentanti del Ministero delle corporazioni.

[2]Segretario della Commissione e' il capo dell'Uffizio lavoro dei detenuti della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

[3]La Commissione determina quali lavori debbono essere compiuti nei vari stabilimenti e la misura delle mercedi.

[4]La stessa Commissione puo' autorizzare eccezionali deroghe alla disposizione dell'articolo precedente, nei casi preveduti dal regolamento carcerario.

Testo in vigore dal 6 giugno 1932 al 1 agosto 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-09;547~art2 · fonte del testo

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