Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1970 al 21 aprile 1979. Leggi il testo vigente →

La nomina ad aggiunto giudiziario ha luogo con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto, o dei distretti, nei quali l'uditore ha esercitato le funzioni giurisdizionali. Il parere e' espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purche' le funzioni siano state effettivamente esercitate per non meno di un anno. La nomina ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Per gli uditori a cui non siano state conferite le funzioni per motivi di leva il parere viene espresso dopo un anno di funzioni effettive, ma la nomina ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

Testo in vigore dal 18 giugno 1970 al 21 aprile 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;357~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari