Art. 5 — Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 2014 al 1 dicembre 2021. Leggi il testo vigente →

Ai titoli emessi dalla societa' cessionaria o dalla societa' emittente titoli, per finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del testo unico bancario. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico bancario, ne' i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, ((...)) anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.

Testo in vigore dal 21 agosto 2014 al 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2014 al 21 agosto 2014. 3 parole tolte.

… codice civile. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, tolto: comma 1-bis,aggiunto: ... anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art5 · fonte del testo

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