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[1]Gli insegnanti, che prestano servizio nelle scuole, la cui amministrazione, ai sensi del precedente art. 1, sara' assunta dai Comuni, verranno iscritti nel ruolo comunale con lo stesso grado che avevano in quello regionale. Per il trattamento economico, l'anzianita' e le condizioni di carriera, si applicano le disposizioni che regolano il caso di trasferimento dal ruolo regionale a quello comunale.
[2]I Comuni hanno la facolta' di graduare l'attribuzione dei maggiori assegni spettanti agli insegnanti, per effetto del passaggio di ruolo previsto dal precedente comma, nel periodo di un triennio, in ragione di un terzo per ciascun anno.
Testo in vigore dal 10 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
