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[1]I Comuni, che, per effetto del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, o di decreti precedenti, non sono piu' capoluogo di provincia o sede di sottoprefettura, conservano la diretta amministrazione delle scuole elementari.
[2]Quelli, fra di essi, che intendano di rinunciarvi, dovranno, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, domandare al Ministero della pubblica istruzione che l'amministrazione venga assunta dal Provveditorato agli studi della regione.
Testo in vigore dal 10 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
