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[1]Quando i Comuni sedi di circoli di direzione didattica governativa siano aggregati a Comuni che hanno l'amministrazione delle scuole, ovvero acquistino essi stessi tale amministrazione, i direttori didattici governativi titolari dei circoli suddetti possono essere assunti, su loro domanda e senza esami, nei ruoli dei predetti Comuni autonomi, purche' i Comuni stessi lo consentano.
[2]I direttori didattici governativi, di cui nel comma precedente, sono inquadrati nel ruolo del personale direttivo dei Comuni autonomi secondo la loro anzianita' nel grado di direttore governativo ed avranno assegnato lo stipendio per tale anzianita' stabilito per i direttori didattici dalle tabelle dei predetti Comuni autonomi.
[3]La facolta' concessa ai Comuni autonomi di assumere in servizio direttori didattici governativi ha valore retroattivo limitatamente al quinquennio precedente la pubblicazione della presente legge.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 14 giugno 1928 - Anno VI
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mussolini - Fedele - Volpi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 10 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
