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L'ufficiale in congedo, escluso una prima volta dall'avanzamento, o per il quale la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare, in attesa di ulteriore prova, non puo' essere preso in esame una seconda volta, se non ha prestato un nuovo periodo di servizio da richiamato, successivamente al primo giudizio della Commissione di avanzamento. E in facolta' del Ministro per la marina di determinare se la durata del nuovo servizio prestato sia sufficiente a fornire gli elementi necessari per sottoporre l'ufficiale a un nuovo giudizio.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art40 · fonte del testo

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