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[1]L'ufficiale in congedo non puo' conseguire l'avanzamento se non possiede i requisiti intellettuali, morali, fisici, di cultura e di capacita', necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, e se non ha partecipato, con esito favorevole, ai corsi ed ai periodi di esercitazioni, nei casi in cui siano prescritti.

[2]La competente Commissione di avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovra' assicurarsi che egli, oltre a possedere i requisiti di cui sopra, sia meritevole di conseguire la promozione, anche per la sua posizione sociale e per la condotta privata e politica tenuta durante il tempo passato in congedo.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art39 · fonte del testo

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