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[1]Per l'avanzamento e relativa procedura per gli ufficiali di Stato Maggiore fino al grado di tenente di vascello, per gli ufficiali del Genio navale fino al grado di capitano e per gli ufficiali degli altri Corpi della Regia marina, nonche' per gli ufficiali ammiragli e generali, valgono le disposizioni del testo unico sull'avanzamento, con le modifiche risultanti dalla presente legge.

[2]I tenenti di vascello ed i capitani del Genio navale sono sottoposti allo scrutinio della competente Commissione di avanzamento per corsi di uscita dalla R. Accademia navale, a norma degli articoli 42 e 43 del testo unico sopra citato. La detta Commissione deve compilare una graduatoria di merito per ciascun Corpo, analoga a quella prevista dal precedente art. 9 per l'avanzamento a scelta comparativa, e proporre quindi al Ministro per la marina:

  • a)quali, fra gli ufficiali giudicati da non prescegliere per l'avanzamento, potranno rimanere in servizio, ai sensi dell'art. 44 del testo unico sull'avanzamento;
  • b)quali, fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento, siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni, e quali siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi.

[3]Gli ufficiali iscritti nei quadri suddetti passeranno a far parte dei rispettivi ruoli, soltanto all'atto della promozione a capitano di corvetta od a maggiore del Genio navale.

[4]Per i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del Ruolo dei Comandi navali e per i maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, le competenti Commissioni d'avanzamento formano, per ciascun grado, la graduatoria di cui al precedente art. 9, e propongono quindi al Ministro per la marina:

  • a)ai quali, fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento, siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni;
  • b)quali, fra gli ufficiali predetti, siano da trasferire nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi, ferme, per quanto riguarda i colonnelli del Genio navale, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 32 della presente legge.

[5]Per i capitani di corvetta e capitani di fregata del Ruolo dei Comandi marittimi e per i maggiori e tenenti colonnelli del Genio navale del Ruolo dei Servizi, le competenti Commissioni di avanzamento formano, per ciascun grado, gli elenchi di cui al precedente art. 9.

[6]Lo scrutinio per l'avanzamento a contrammiraglio, ai sensi del penultimo comma del precedente art. 1, quando richiesto dal Ministro per la marina, ha luogo, a scelta comparativa, fra i capitani di vascello dei Comandi marittimi aventi la prescritta permanenza di grado. I capitani di vascello prescelti per tale avanzamento saranno inclusi dal Ministro per la marina nel quadro d'avanzamento a contrammiraglio, in quella sede che il Ministro stesso riterra' di stabilire.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art13 · fonte del testo

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