Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]In nessun caso il giudice delegato puo' autorizzare la continuazione temporanea del commercio del fallito. Solo quando dalla interruzione improvvisa possa derivare danno grave e irreparabile ai creditori, tale autorizzazione puo' essere concessa dal tribunale con provvedimento preso in camera di consiglio e non soggetto a reclamo.

[2]Nell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, i creditori, esclusi i privilegiati, deliberano se debba essere continuato o ripreso in tutto o in parte l'esercizio del commercio del fallito, osservato il disposto dell'art. 794 del Codice di commercio.

[3]Ove sia deliberata la continuazione dell'esercizio, i creditori sono convocati almeno ogni quattro mesi per sentire il rendiconto del curatore e per decidere se debba continuare o meno l'esercizio stesso.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art8 · fonte del testo

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