Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]La nomina della delegazione dei creditori, in numero di tre o di cinque, prevista dall'art. 723 del Codice di commercio, spetta al giudice delegato. Questi puo' formarla provvisoriamente a sua scelta, se ne ritenga opportuna la nomina prima dell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.

[2]Dopo tale adunanza il giudice delegato deve procedere alla nomina definitiva della delegazione, scegliendone i componenti, quando sia possibile, su di una lista di numero doppio votata a maggioranza dai creditori verificati ed ammessi.

[3]Il giudice delegato designa il presidente della delegazione e puo' surrogare i membri scegliendo i nuovi delegati, in quanto possibile, nella lista votata dai creditori.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art6 · fonte del testo

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