Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]La nomina del curatore disposta dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento ha carattere definitivo; ma il tribunale puo' sempre revocarla, ai termini dell'art. 720 del Codice di commercio, surrogando al curatore nominato altra persona. Il provvedimento e' preso con sentenza, sentiti in camera di consiglio il pubblico ministero, il curatore e, ove la revoca avvenga su domanda di creditori, anche la parte richiedente.

[2]Non puo' essere nominato curatore chi abbia prestato comunque la sua attivita' professionale a favore dell'azienda del fallito, o in qualsiasi modo si sia ingerito nella medesima durante due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

[3]Decade dall'ufficio di amministratore giudiziario chi, nominato curatore di fallimento, non accetti la nomina senza giustificato motivo.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art3 · fonte del testo

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