Art. 18 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformita' del concordato e della sentenza di omologazione, o se il fallito non adempie regolarmente gli obblighi del concordato, il tribunale, su ricorso di uno o piu' creditori o del cessato curatore o anche d'ufficio, ordina la comparizione del fallito, e dei fidejussori, se ve ne sono, e, con decisione emessa in camera di consiglio e non soggetta o gravame, pronunzia la risoluzione del concordato.

[2]Con la sentenza che annulla il concordato, ai termini dell'art. 812 del Codice di commercio, o che lo risolve ai termini della precedente disposizione, il tribunale provvede secondo le norme del primo capoverso dell'art. 815 dello stesso Codice.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art18 · fonte del testo

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