Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Presso ogni tribunale e' istituito un ruolo di amministratori giudiziari, fra i quali sono scelti i curatori di fallimenti ai termini dell'art. 716 del Codice di commercio. Puo' tuttavia essere disposto con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia, che piu' tribunali abbiano un ruolo unico, quando per il limitato numero di affari non sia conveniente la costituzione di un ruolo separato per ciascuno di essi.

[2]Egualmente con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia, e' determinato il numero degli amministratori giudiziari assegnati a ciascun ruolo.

[3]La nomina di amministratore giudiziario ha la durata di un quinquennio. Essa e' fatta con decreto del Ministro per la giustizia, in seguito a concorso per titoli fra gli avvocati e procuratori, gli esercenti la professione in economia e commercio e i ragionieri, che siano di specchiata moralita', e dimostrino particolare idoneita', all'ufficio. Gli avvocati debbono inoltre avere almeno quattro anni di effettivo esercizio professionale, i procuratori e gli esercenti la professione in economia e commercio sei anni e i ragionieri dieci anni. L'esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo vale nel computo dell'anzianita' come esercizio professionale.

[4]Le ulteriori norme concernenti gli amministratori giudiziari saranno date con Regio decreto, su proposta dello stesso Ministro per la giustizia.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art1 · fonte del testo

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