Art. 10 — Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa

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Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una societa' per azioni, denominata "Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa", di seguito denominata "Societa'", con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Societa' sono esenti da imposte e tasse. Il capitale sociale e' di 8.000.000 di euro ed e' sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Societa' possono partecipare altresi' le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato. Per le funzioni di cui al comma 1, la Societa' puo' contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote gia' preordinate come limiti di impegno, secondo le modalita' e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovra' in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Societa' medesima. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle citta' di Gallipoli, Galatina, Nardo', Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Societa' provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attivita' istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4. Il consiglio di amministrazione della Societa' e' composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e' nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il collegio sindacale della Societa', nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dalla Societa'. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Societa' ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Testo in vigore dal 30 ottobre 2003 al 23 maggio 2004

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Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 17 ottobre 1997 al 30 ottobre 2003. 299 parole tolte, 398 parole aggiunte.

Il Ministro per i beni tolto: culturali e ambientali aggiunto: e le attivita' culturali e' autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una societa' per azioni, denominatatolto: Societa' italiana per i beni culturali SIBEC Spa, aggiunto: "Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa", di seguito denominata "Societa'", con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico tolto: ed aggiunto: e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restaurotolto: , recupero e valorizzazione aggiunto: e recupero dei beni culturali aggiunto: e di altri interventi a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Societa' sono esenti da imposte e tasse. Il capitale sociale e' di tolto: lire un miliardo ed e' interamente aggiunto: 8.000.000 di euro ed e' sottoscritto dal Ministero tolto: del tesoro, che aggiunto: dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero tolto: per i beni culturali e ambientali aggiunto: dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero tolto: del tesoro aggiunto: dell'economia e delle finanze sono inalienabili. tolto: E' ammessa la partecipazione delle regioni, di enti locali, di imprese e di aggiunto: Al capitale sociale della Societa' possono partecipare altresi' le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati tolto: al capitale sociale, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore tolto: all'85 aggiunto: al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato. tolto: La SIBEC Spa, per il perseguimento degli scopi aggiunto: Per le funzioni di cui al comma 1 tolto: e per la realizzazione dei relativi interventi, effettua operazioni finanziarie anche mediante contrazione di mutui ed emissioni obbligazionarie, che sono a fini fiscali equiparate ai titoli di Stato. A tal fine il Ministero per i beni culturali e ambientali e, qualora sussistano i presupposti di autonomia finanziaria, le soprintendenze, attribuiscono ogni anno alla Societa', compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, una quota proporzionale delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato. Le quote attribuite ai sensi del comma 5 devono restare del medesimo importo annuale almeno per il periodo di durata delle operazioni finanziarie. Le ulteriori quote attribuite negli anni successivi al primo possono consentire l'attivazione di ulteriori operazioni. Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ed il rimborso delle obbligazioni emesse sono effettuati direttamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalle soprintendenze agli istituti di credito o ai sottoscrittori interessati, nei limiti delle quote rispettivamente attribuite alla Societa'aggiunto: , la Societa' puo' contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote gia' preordinate come limiti di impegno, secondo le modalita' e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovra' in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Societa' medesima. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle citta' di Gallipoli, Galatina, Nardo', Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Societa' provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attivita' istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4. Il consiglio di amministrazione della Societa' e' composto da tolto: nove membri, cinque dei quali, aggiunto: sette membri, compreso il presidente, nominati tolto: dal Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina ha luogo, quanto a tre dei membri, compreso il presidente, su proposta del aggiunto: con decreto del Ministro per i beni tolto: culturali e ambientali, e, quanto agli altri due, aggiunto: e le attivita' culturali. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro tolto: del tesoro. Le nomine sono preventivamente comunicale alle competenti Commissioni parlamentari aggiunto: dell'economia e delle finanze. Il presidente e' nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il collegio sindacale della Societa'aggiunto: , nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' composto da tre membri effettivi aggiunto: di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro tolto: del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato. La Societa' aggiunto: dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta aggiunto: dalla Societa'. All'onere di cui al comma 3, pari a tolto: lire un miliardo aggiunto: 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale tolto: 1997-1999, al capitolo 9001 aggiunto: 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione tolto: del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo aggiunto: della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni tolto: culturali e ambientali aggiunto: e le attivita' culturali. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Societa' ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 11. Il Ministro tolto: del tesoro aggiunto: dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanciotolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-10-08;352~art10 · fonte del testo

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