Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministero della Marina potra', durante l'anno finanziario 1901-902, mandare in congedo anticipato i militari di prima categoria del Corpo R. Equipaggi, appartenenti alle classi 1877 e 1878, dopo che essi abbiano compiuto almeno tre anni di servizio sotto le armi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]E. Morin.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 16 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
