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[1]La quota di concorso, di cui agli articoli 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 20 della legge 15 agosto 1867, numero 3848, e' abolita a datare dal 1° luglio Per i supplementi di congrua, gia' approvati alla data di pubblicazione della presente legge, l'eliminazione della quota di concorso dal passivo della relativa liquidazione viene effettuata soltanto in occasione del passaggio del beneficio a nuovo titolare o di altra modificazione della liquidazione consentita dalla legge.
[2]Il Tesoro dello Stato corrispondera' all'Amministrazione del Fondo per il culto un contributo annuo pari all'importo dell'entrata accertata, per quota di concorso, nell'esercizio finanziario 1928-29.
[3]Con decreto del Ministro per le finanze sara' provveduto alle occorrenti variazioni nei bilanci del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione del Fondo per il culto.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
