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[1]L'attuale trattamento economico del clero diviene definitivo anche per i miglioramenti che le disposizioni finora emanate considerano come temporanei.

[2]Tutti gli assegni, attualmente dovuti al clero dall'Amministrazione generale del Fondo per il culto con decorrenza dalla data del riconoscimento civile degli aventi diritto, saranno invece corrisposti dalla data della provvista ecclesiastica.

[3]Con decreto del Ministro per le finanze, da emettersi di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, saranno determinate, per i relativi stanziamenti in bilancio, le somme, che annualmente il Tesoro dello Stato dovra' corrispondere al Fondo per il culto e al Fondo di religione e beneficenza per la citta' di Roma, per far fronte agli oneri suddetti.

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art25 · fonte del testo

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