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[1]Per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto e' costituito presso ogni Procura generale del Re delle Corti di appello un ufficio per gli affari di culto, alla diretta dipendenza del procuratore generale.
[2]Le norme per la costituzione ed il funzionamento di tali uffici saranno stabilite con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze.
[3]La spesa occorrente per gli uffici suddetti e' a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
