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[1]Gli Economati generali ed i Subeconomati dei benefici vacanti sono soppressi.
[2]I patrimoni degli Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono riuniti in un patrimonio unico, che e' destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.
[3]I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
