Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1906 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]L'esercente di una ferrovia pubblica, ogni volta che lo permettano la sicurezza e regolarita' dell'esercizio, e' tenuto a consentire, alle stesse condizioni di cui nell'articolo precedente, al raccordo con tramvie a trazione meccanica e con stabilimenti commerciali ed industriali, i cui concessionari, proprietari o esercenti ne facciano domanda e dichiarino di sottomettersi alle condizioni di uno speciale capitolato-tipo, redatto dal Ministero dei lavori pubblici, secondo speciali norme fissate dal regolamento di cui all'art. 26.
[2]La stessa disposizione e' applicabile anche agli stabilimenti governativi.
[3]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 02/07/1906, n. 153 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 22 dicembre 2008
