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[1]Le sovvenzioni chilometriche, che il Governo del Re e' autorizzato a concedere per costruzione ed esercizio di ferrovie, possono essere assegnate qualunque sia il sistema di trazione, o la misura dello scartamento, quand'anche ottenuta con interposizione di binario ad altro esistente, nonche' per le ferrovie o per i tratti di ferrovie che siano stabilite su strade ordinarie, quantunque senza sede separata.

[2]Le ferrovie sovvenzionate debbono, sempre quando e' possibile, allacciarsi alle ferrovie esistenti. Nel caso di ferrovie secondarie a scartamento diverso, e qualora il Governo non creda di prescrivere la interposizione dello scartamento minore, s'intendera' soddisfatta la condizione dell'allacciamento quando il binario della ferrovia secondaria giunga fino al piazzale della stazione della ferrovia esistente, in modo da rendere possibile il trasbordo diretto delle merci.

[3]Salvo disposizioni diverse derivanti da precedenti leggi speciali, nella determinazione della sovvenzione si terra' conto della minore spesa derivante dalla utilizzazione totale o parziale delle strade ordinarie e degli impianti ferroviari esistenti, e si dovra' accertare che col tracciato proposto si venga a fare, delle strade ordinarie, il maggior uso possibile nei rispetti tecnici ed economici.

[4]Il concessionario di una ferrovia sovvenzionata ha l'obbligo di trasmettere al Ministero dei lavori pubblici, entro due anni dall'apertura dell'esercizio, il conto di liquidazione totale dei lavori di costruzione.

Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 16 agosto 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art3 · fonte del testo

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