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[1]L'esercente deve accordare tutte le possibili facilitazioni agli ufficiali ed al personale del R. esercito e della R. marina incaricati dalle rispettive amministrazioni di studiare le condizioni di esercizio della ferrovia nell'interesse militare.

[2]Compatibilmente con le esigenze del servizio ordinario, deve anche mettere a disposizione dell'autorita' militare carrozze e carri per esercitare le truppe nelle operazioni di carico e scarico. L'epoca e la durata di tali esercitazioni sono stabilite d'accordo fra l'autorita' militare e l'esercente.

[3]Questi deve pure prestare all'autorita' militare tutto il concorso che gli e' richiesto al fine di predisporre gli orari e le norme per i trasposti in tempo di guerra e nel periodo di preparazione, nonche' in qualunque altro caso di necessita' pubblica a richiesta dell'autorita' competente.

Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art24 · fonte del testo

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