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[1]L'esercente deve avere in ogni tempo, lungo la linea, una provvista di combustibile sufficiente almeno per quattro mesi sulle linee principali, e per due mesi sulle linee secondarie. Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro della guerra, ha facolta' per qualsiasi ferrovia di estendere nell'atto di concessione quest'obbligo a quattro mesi.
[2]Quando il Governo stimasse di ordinare provviste maggiori, l'esercente dovra' ottemperarvi, salvo gli eventuali compensi.
Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980
