Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980. Leggi il testo vigente →

[1]L'esercente deve avere in ogni tempo, lungo la linea, una provvista di combustibile sufficiente almeno per quattro mesi sulle linee principali, e per due mesi sulle linee secondarie. Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro della guerra, ha facolta' per qualsiasi ferrovia di estendere nell'atto di concessione quest'obbligo a quattro mesi.

[2]Quando il Governo stimasse di ordinare provviste maggiori, l'esercente dovra' ottemperarvi, salvo gli eventuali compensi.

Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art23 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari