Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1907 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni amministrazione dove stabilire e sottoporre all'approvazione del ministro dei lavori pubblici le norme per un equo trattamento del personale, nonche' le pene disciplinari e le formalita' per la loro applicazione, con disposizioni analoghe a quelle che valgono per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'articolo 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137, ferme restando le disposizioni delle vigenti leggi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

[2]Salvo il disposto dell'articolo seguente esse devono inscrivere alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai il personale stabile ed in prova addetto all'esercizio al quale possa applicarsi l'art. 8 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387. Al personale stabile ed in prova rimanente sara' assicurata una rendita vitalizia presso la Cassa nazionale medesima in conformita' delle norme da questa stabilita per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

[3]Per le inscrizioni a periodi abbreviati, per l'accertamento della invalidita', per la liquidazione della rendita vitalizia in caso di licenziamento per inabilita' al lavoro, relativamente al personale a cui si applica l'art. 8 della predetta legge, e per le assicurazioni del rimanente personale saranno stipulate apposite convenzioni fra le Amministrazioni ferroviarie e la Cassa nazionale di previdenza.

[4]Il contributo a carico delle Amministrazioni, nei versamenti da farsi alla Cassa nazionale per conto degli inscritti nei ruoli degli operai e per conto degli assicurati, non potra' essere inferiore al 4 per cento delle paghe per i primi, e al 6 per cento degli stipendi, assegni ed indennita' per i secondi. Le ritenute a carico degl'inscritti e degli assicurati da versarsi alla Cassa non potranno essere rispettivamente superiori alle percentuali predette.

[5]Gl'inscritti alla Cassa nazionale addetti ai servizi attivi, potranno chiedere la chiusura e la liquidazione del conto individuale appena abbiano compiuti i 55 anni d'eta'. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 giugno 1907, n. 540

2

La L. 16 giugno 1907, n. 540 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le norme relative alla previdenza, stabilite negli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272, sono estese a favore del personale delle tramvie sovvenzionate dallo Stato".

Testo in vigore dal 13 agosto 1907 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1907

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1906 al 13 agosto 1907.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 giugno 1907, n. 540

    La L. 16 giugno 1907, n. 540 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le norme relative alla previdenza, stabilite negli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272, sono estese a favore del personale delle tramvie sovvenzionate dallo Stato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art21 · fonte del testo

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