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[1]Il ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Comitato superiore delle strade ferrate, provvedera' alla compilazione di un elenco di tutte le ferrovie pubbliche esistenti, in corso di costruzione e gia' concesse, classificandole secondo le disposizioni dell'art. 1 della presente legge.

[2]L'elenco sara' pubblicato entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, sulla Gazzetta ufficiale, coll'assegnazione di tre mesi di tempo agli interessati per le loro osservazioni. Dopodiche', sentito sulle medesime il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato, la classificazione verra' stabilita con decreto Reale a cura del ministro dei lavori pubblici.

[3]Nell'atto di concessione di ciascuna nuova ferrovia s'indica la categoria alla quale e' assegnata.

[4]Per variazione di classificazione che potesse occorrere per qualche ferrovia, il ministro dei lavori pubblici provvede promuovendo il relativo decreto Reale colla procedura prevista dai precedenti capoversi.

Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art20 · fonte del testo

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