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[1]I concessionari di ferrovie esistenti od in corso di costruzione, i quali intendano fruire dei benefici speciali accordati dai precedenti articoli, debbono applicare corrispondenti riduzioni di tariffe e facilitazioni nei trasporti, fra le quali sono prescritte le seguenti:
- a)istituzione di biglietti d'abbonamento settimanale e festivo per gli operai e per i lavoratori della terra, per zone, sulla base di quella massima riduzione delle tariffe normali che dal Governo sara' riconosciuta possibile caso per caso all'atto dell'applicazione della presente legge alle ferrovie esistenti od in corso di costruzione;
- b)trasporto gratuito, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, dei prodotti della campagna, della stalla, e della pesca che i campagnuoli e pescatori portino con loro allo scopo di vendita diretta sul mercato o sul luogo del consumo, alla condizione che per ciascun viaggiatore il peso complessivo degli oggetti non superi i trenta chilogrammi; e trasporto pure gratuito dei recipienti vuoti di ritorno;
- c)trasporto gratuito nello stesso limite di peso degli attrezzi rurali che i coltivatori ed i braccianti portano seco per loro uso nella coltivazione della terra, e degli arnesi che i pescatori portino con loro per la pesca.
[2]Le norme per la istituzione dei biglietti di abbonamento e per i trasporti di cui si tratta nelle lettere b e c, la natura ed il numero dei treni destinati a tali trasporti, la designazione dei prodotti e degli attrezzi rurali e da pesca ammessi al trasporto gratuito, nonche' le relative condizioni per i recipienti vuoti di ritorno, saranno stabilite per regolamento.
[3]I concessionari di nuove ferrovie i quali vogliono fruire sin dall'inizio dei benefici speciali qui disposti, dovranno accettare le tariffe ridotte che saranno prescritte negli atti di concessione. E se di questi benefici vogliono usufruire in seguito, valgono per essi le disposizioni come per le ferrovie esistenti od in corso di costruzione.
[4]Le facilitazioni contemplate nelle lettere a, b e c, sono obbligatorie per l'Amministrazione delle ferrovie di Stato in quella misura che sara' stabilita per decreto Reale dai ministri competenti.
[5]((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 444)).
Testo in vigore dal 16 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
