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[1]Le ferrovie debbono essere provvedute del personale necessario per assicurare un regolare servizio.

[2]Il personale destinato a funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio deve essere riconosciuto idoneo secondo le norme stabilite con speciale regolamento.

[3]Lungo le ferrovie principali deve essere distribuito il personale di mantenimento, di custodia e di sorveglianza nella quantita' necessaria per assicurare la libera circolazione dei treni.

[4]La sorveglianza e la custodia delle ferrovie secondarie puo' essere affidata al personale di mantenimento, con l'obbligo di visitare la linea almeno una volta al giorno.

[5]Il personale deve essere di nazionalita' italiana, salve le eccezioni che, per giustificati motivi, siano approvate dal Governo.

Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art14 · fonte del testo

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