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[1]Le ferrovie debbono essere provvedute del personale necessario per assicurare un regolare servizio.
[2]Il personale destinato a funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio deve essere riconosciuto idoneo secondo le norme stabilite con speciale regolamento.
[3]Lungo le ferrovie principali deve essere distribuito il personale di mantenimento, di custodia e di sorveglianza nella quantita' necessaria per assicurare la libera circolazione dei treni.
[4]La sorveglianza e la custodia delle ferrovie secondarie puo' essere affidata al personale di mantenimento, con l'obbligo di visitare la linea almeno una volta al giorno.
[5]Il personale deve essere di nazionalita' italiana, salve le eccezioni che, per giustificati motivi, siano approvate dal Governo.
Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980
