Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980. Leggi il testo vigente →

[1]Lungo le ferrovie secondarie non e' richiesta la costruzione di caselli per guardiani e cantonieri, quando il personale possa essere alloggiato in vicinanza della ferrovia.

[2]In casi eccezionali puo' essere ammesso l'uso di edifici privati per i caselli, le stazioni e le fermate e per qualsiasi altro servizio ferroviario.

Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art12 · fonte del testo

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