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[1]Lungo le ferrovie secondarie non e' richiesta la costruzione di caselli per guardiani e cantonieri, quando il personale possa essere alloggiato in vicinanza della ferrovia.
[2]In casi eccezionali puo' essere ammesso l'uso di edifici privati per i caselli, le stazioni e le fermate e per qualsiasi altro servizio ferroviario.
Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980
