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[1]La velocita' dei treni puo' giungere al limite massimo compatibile con le condizioni tecniche della linea, col tipo del materiale rotabile e coi mezzi di frenatura.

[2]Nei tratti non minuti di chiusura o nei quali le condizioni della strada non bastano ad impedire l'accesso delle persone o degli animali, la velocita' di corsa deve essere limitata, tenendo conto delle speciali condizioni locali, e non puo' in nessun caso superare i 60 chilometri all'ora per treni con freni continui ed i 45 chilometri per gli altri.

[3]Eguale limitazione di velocita' e' prescritta per i tratti con passaggi a livello permanentemente aperti.

[4]Per i tratti di ferrovia secondaria stabiliti su strade ordinarie, senza sede separata, la velocita' massima di corsa non deve in nessun caso essere superiore a 40 chilometri all'ora quando i treni sieno muniti di freni continui, altrimenti non deve essere superiore a 25 chilometri. Eguali limiti di velocita' s'intendono estesi anche alle tramvie a trazione meccanica.

Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art11 · fonte del testo

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