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[1]Le ferrovie principali dove intersecano a raso strade ordinarie pubbliche o private, debbono essere munite di cancelli, sbarre od altri mezzi di chiusura manovrati sul posto o a distanza.
[2]A lato di queste chiusure possono stabilirsi girandole o cancelli equivalenti per il transito dei pedoni.
[3]I passi pedonali possono essere muniti di chiusure a girandola o di cancelli equivalenti.
[4]I passaggi a livello privati possono essere muniti di chiusure con chiave, da tenersi in consegna dall'utente sotto la sua responsabilita'.
[5]Sulle ferrovie secondarie le chiusure dei passaggi a livello non sono richieste che alla intersecazione con le strade carreggiabili di primaria importanza, e nei tratti che non presentino sufficiente visuale libera.
[6]Anche sulle ferrovie principali, secondo norme da stabilirsi nel regolamento, il ministro dei lavori pubblici puo' autorizzare che siano lasciati aperti i passaggi a livello in corrispondenza a strade poco frequentate od a strade private.
[7]I passaggi a livello non muniti di chiusura devono essere messi in evidenza con qualche indicazione fissa; ed e' sempre in facolta' del ministro dei lavori pubblici di precriverne la chiusura per ragioni speciali di sicurezza pubblica.
Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980
