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[1]Gli inscritti che furono rimandati dalle precedenti leve sui nati nel 1882 e 1883, in base all'articolo 53 del testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860, ove siano riconosciuti idonei ed assegnati alla 1ª categoria nella leva del 1905, assumeranno la ferma di due anni se nati nel 1882 e quella di tre anni se nati nel 1883.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 11 luglio 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]C. Mirabello.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 18 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
