Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli inscritti di leva marittima della classe 1884, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non avranno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno tutti assegnati alla 1ª categoria.
[2]E' fatta eccezione soltanto per coloro che, come aggiunti, provengano dalle leve anteriori a quella della classe 1878, nelle quali, pel numero avuto in sorte, avrebbero dovuto appartenere alla 2ª categoria.
Testo in vigore dal 18 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
