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[1]Gli inscritti che furono rimandati dalle precedenti leve sui nati nel 1884 e nel 1885, in base all'art. 53, del testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860, ove sieno riconosciuti idonei ed assegnati alla 1ª categoria della leva del 1907, assumeranno la ferma di due anni se nati nel 1884 e quella di tre anni se nati nel 1885.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 aprile 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]C. Mirabello.
[6]Visto, Il guardasigilli: E. Sacchi.
Testo in vigore dal 25 aprile 1906 al 16 dicembre 2009
