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In occasione di ogni infortunio, ed anche prima dell'esperimento di qualunque azione giudiziaria, il sindacato obbligatorio o qualunque Istituto assicuratore che gli potra' succedere, avra' il diritto di chiedere al pretore del luogo dell'infortunio o di quello dove si trova l'operaio, di far procedere, a sue spese, a perizia giudiziaria sull'operaio colpito da infortunio. Il pretore, assunto, se del caso, sommarie informazioni, nominera' il perito o fara' procedere alla perizia colla maggior possibile celerita' di procedura.
Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 25 settembre 1951
