Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1907 al 25 settembre 1951. Leggi il testo vigente →

In occasione di ogni infortunio, ed anche prima dell'esperimento di qualunque azione giudiziaria, il sindacato obbligatorio o qualunque Istituto assicuratore che gli potra' succedere, avra' il diritto di chiedere al pretore del luogo dell'infortunio o di quello dove si trova l'operaio, di far procedere, a sue spese, a perizia giudiziaria sull'operaio colpito da infortunio. Il pretore, assunto, se del caso, sommarie informazioni, nominera' il perito o fara' procedere alla perizia colla maggior possibile celerita' di procedura.

Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 25 settembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;527~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari