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Ogni esercente dovra' denunziare, nel termine di tre giorni, al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro o a qualunque Istituto assicuratore che potra' succedergli, l'assunzione per parte sua, dei suoi cottimisti e sub-cottimisti di ogni operaio, coll'indicazione della categoria a cui l'operaio medesimo venne assegnato. La denunzia s'intendera' data colla consegna all'ufficio postale di una lettera raccomandata che la contenga. La omessa o falsa, denunzia, al pari dell'iscrizione in una categoria diversa da quella a cui l'operaio effettivamente appartiene, saranno punite colle pene indicate nell'art. 30 della legge (testo unico) 31 gennaio 1901, n. 51.
Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 25 settembre 1951
