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Al cottimista che per l'esecuzione del lavoro si valga di altri operai da lui assunti e pagati, sara' assegnato il salario piu' alto fissato nelle tabelle per le categorie di operai addetti alle specie di lavoro assunto dal cottimista stesso.
Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 25 settembre 1951
