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[1]Le tabelle dei salari medi saranno formate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio sulla scorta delle proposte fatte dall'ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta, dopo sentite le autorita' locali e locali associazioni industriali ed operaie, e saranno approvate con R. decreto.
[2]Le tabelle sono soggette a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio ne' superiori ad un quinquennio ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 12.
[3]Per la revisione sara' seguita la procedura stessa stabilita nella prima parte del presente articolo per la formazione delle tabelle.
Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 25 settembre 1951
