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Qualora il salario sia fissato in ragione d'anno sara' preso senz'altro il salario cosi fissato come base per la liquidazione delle indennita' nei casi di inabilita' permanente e di morte. Nei casi di inabilita' temporanea l'indennita' sara' determinata in base al salario giornaliero calcolato dividendo il salario annuo per 365.
Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 25 settembre 1951
