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[1]La liquidazione delle indennita' stabilite nell'art. 9 della legge, (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sara' fatta, salvo il caso preveduto nell'art. 3 della presente legge, in base ai salari medi determinati in apposite tabelle compilate con le norme seguenti:
[2]Le tabelle debbono distinguere gli operai delle zolfare in varie categorie.
[3]Per ogni categoria sara' indicato il salario annuo da assumere a base per la liquidazione della indennita' nei casi di inabilita' permanente o di morte e il salario giornaliero per la liquidazione della indennita' nei casi di inabilita' temporanea.
[4]Il salario annuo sara' determinato in base alla somma che in media gli operai di ogni singola categoria percepiscono nel corso di un anno solare, come retribuzione del loro lavoro.
[5]Il salario giornaliero sara' determinato dividendo il salario annuo per il numero medio annuo delle giornate di effettivo lavoro.
[6]Le tabelle terranno conto, per le diverse Provincie, delle variazioni nella media annua delle giornate di effettivo lavoro.
Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 25 settembre 1951
