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[1]Le disposizioni degli articoli 2 a 6 della presente legge entreranno in vigore 15 giorni dopo quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno del R. decreto indicato nella prima parte dell'art. 4.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]F. COCCO-ORTU.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 25 settembre 1951
